Allievi Nazionali: per J.Stabia-Benevento arriva la decisione del Giudice Sportivo

Ha fatto sicuramente clamore la decisione dei giovani calciatori del Benevento che non sono scesi in campo nella gara valevole per i Sedicesimi di Finale di Ritorno per il Campionato Allievi Nazionali LegaPro. La gara non si è giocata ed oggi arriva la decisione del Giudice Sportivo che ha sancito la sconfitta a tavolino per 3-0 dei giallorossi oltre ad una sanzione pecuniaria per la società beneventana. Quindi, alla luce di questa sentenza, la Juve Stabia passa cosi agli Ottavi di Finale, dove incontrerà la Cremonese.

Di seguito, pubblichiamo il testo integrale della sentenza:

>Visto il referto della gara Juve Stabia – Benevento, che non è stata disputata, avendo, la società Benevento, deciso di ritirare la squadra dopo aver consegnato all’Arbitro la lista ufficiale di gara;
>vista in particolare la dichiarazione della società Benevento, allegata al referto di gara, che afferma di aver ricevuto minacce nella zona antistante l’ingresso dello stadio “da soggetti non riconducibili ed identificabili come staff della società ‘S.S. Juve Stabia’” e che tali minacce sarebbero state pronunciate anche nei confronti dell’allenatore del Benevento dal Direttore Sportivo della Juve Stabia, il quale avrebbe anche compiuto aggressioni fisiche e verbali verso lo stesso allenatore nonché verso la squadra e lo staff tecnico, costringendoli a rimanere in silenzio e chiusi all’interno dello spogliatoio;
>considerato che al referto è allegata unicamente la predetta dichiarazione della società Benevento e nulla è riportato in
merito a quanto affermato dalla società;
>visto il supplemento del direttore di gara che ha confermato di non aver assistito a quanto dichiarato dalla società Benevento, né di aver riscontrato una situazione che non consentisse lo svolgimento dell’incontro;
>considerato che la società Benevento non ha provveduto a presentare reclamo ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. b), nei termini abbreviati di cui al Comunicato Ufficiale n° 130/A del 06/02/2015 della F.I.G.C.;
>ritenuto pertanto che le circostanze addotte come motivo della decisione della società Benevento di non prendere parte alla gara non trovano alcun riscontro né la società, proponendo tempestivo reclamo, ha offerto elementi per poter valutare se il rifiuto di disputare la partita fosse giustificato;
>visto l’art. 17, co. 3 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché l’art 7.8 del Comunicato Ufficiale n° del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014/2015;

P.Q.M.

infligge alla Società Benevento la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 nonché l’ammenda di € 516,00 trattandosi di prima rinuncia.

 

Massimo Avino

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