Giovanili Benevento: era attesa in giornata la sentenza del giudice sportivo per la gara Under 15 Martina Franca-Benevento. Ecco cosa è stato deciso
Si è pronunciato quest’oggi il Giudice Sportivo per quanto concerne la gara Martina – Benevento del campionato under 15. Il reclamo e le confusionarie motivazioni presentate dal sodalizio giallorosso non hanno evitato il 3-0 a tavolino con relativo punto di penalizzazione per l’arrivo, con quasi un’ora di ritardo, al campo di Maruggio. Un errore che compromette il primato per la truppa di Ballarò. Ecco la motivazione del Giudice:
Gara A.S. Martina Franca 1947 – Benevento Calcio
Reclamo della Società Benevento avverso il mancato svolgimento della gara Martina Franca – Benevento del 07/02/2016, valida per la 04a giornata del girone di ritorno.
visto il referto della gara Martina Franca – Benevento non disputata in quanto il Benevento, alla scadenza del tempo di attesa di 35 minuti dall’orario fissato per l’inizio della gara (ore 11.00), non era presente all’impianto sportivo “Aldo Demitri” di Maruggio (TA) e che, allorquando l’Arbitro ha lasciato l’impianto sportivo, alle ore 12.05, non si era ancora presentato; – visto il reclamo, tempestivamente presentato dalla società Benevento a questo Ufficio e regolarmente trasmesso alla società Martina Franca, con il quale si chiede che venga disposta l’effettuazione della gara, sostenendo la reclamante che il ritardato arrivo al campo di giuoco è dipeso da una errata comunicazione al dirigente accompagnatore della società di un campo da giuoco diverso da quello dove si sarebbe dovuta disputare la gara e che, una volta accertato quale fosse il campo da giuoco effettivo, la squadra vi si è recata ma lo ha raggiunto solo alle ore 11.55 in quanto rallenta dal traffico dovuto ai festeggiamenti di carnevale;
preso atto che la società Martina Franca non ha formulato controdeduzioni;
rilevato che l’assunto della reclamante, secondo cui il ritardo sarebbe stato determinato da una comunicazione errata del campo da giuoco, è generico e inidoneo a supportare il reclamo, non essendo stato neanche specificato da chi sarebbe stata effettuata tale asserita comunicazione e se provenisse dalla società avversaria o da un organo federale, uniche ipotesi in cui potrebbe valutarsi la scusabilità dell’errore, tenuto peraltro conto che l’ubicazione dei campi da giuoco è reso conoscibile dagli atti ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione e segnatamente dal documento “Campi di giuoco” pubblicato sul sito che nella specie indica correttamente il campo da giuoco del Martina Franca (come accertato da questo Ufficio);
considerato pertanto che non sono stati offerti elementi per poter ritenere non imputabile al Benevento, ai sensi dell’art. 17, comma 4, ultimo alinea del Codice di Giustizia Sportiva, il mancato arrivo al campo da giuoco nei termini previsti dalle norme regolamentari;
visto l’art. 17, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. infligge alla Società Benevento la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e la penalizzazione di un punto in classifica. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo
Questa la nuova classifica:
Bari 38
Benevento 33
Casertana 29
Martina 29
Lecce 27
Avellino 24
Juve Stabia 23
Fidelis Andria 19
Ischia 12
Monopoli 12
Foggia 11
Melfi 8
Fonte: sanniosport 2.0

