UFFICIALE – Giudice Sportivo, squalifica e ammenda al vice di Allegri. Ammenda per cori offensivi

Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Societa Bologna, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Milan, Napoli, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS. introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e ben-gala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Nessuna espulsione diretta ma salteranno la 32^ giornata di Serie A Leonardo Sernicola (Cremonese) e Marco Davide Faraoni (Hellas Verona) per somma di gialli.

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00 a LANDUCCI Marco (Juventus): per avere, al termine della gara, nell’area spogliatoi, rivolto all’allenatore della squadra avversaria epiteti offensivi e minacciosi; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, prima dellinizio della gara, rivolto un coro offensivo al Direttore di gara: per avere inoltre suoi sostenitori nel corso della gara,offensivi intonato reiteratamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco due fumogeni che, in un caso, al 3 del secondo tempo costringevano Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sosteni-tori, al 1° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per alcuni minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi pieni per avere inoltre intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 44 del primo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MILAN per avere, prima dell’inizio della gara, intonato un coro becero di carattere territoriale nel contronti di altra tifoseria”.

 

Giudice Sportivo

 

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