Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda alla SSC Napoli di…

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Il Giudice Sportivo, facendo seguito a quanto comunicato con CU n. 24 del 28 agosto 2018, in relazione al nuovo Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), comunica che, essendosi verificate disomogeneità informative, le eventuali determinazioni conseguenti alla violazione delle sopra riportate prescrizioni verranno assunte dallo scrivente Organo, ai sensi del CGS, a partire dal prossimo turno del Campionato di Serie A Tim.

SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società AtalantaJuventusMilan Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA).

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPAL 2013 a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatore.