UFFICIALE – Verona, Giudice Sportivo chiude per un turno la Curva Sud

striscione verona napoli

Ufficiale, punito il Verona dopo i cori di domenica

Attraverso un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito quanto successo al Bentegodi nel  corso della partita contro il Napoli della scorsa domenica. Ecco quanto riportato:

“Per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara;

per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio.

Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto.

La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’ART 28, comma 7, C.G.S”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra per Petagna

Napoli continua a monitorare Berardi, il Sassuolo fissa il prezzo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marion Maréchal: “Ecco perché scelgo Zemmour e non mia zia Marine Le Pen”