Giudice Sportivo – Sei gli squalificati in serie A. Multa di € 15.000,00 alla Ssc Napoli per lanci di bengala nel settore ospiti da parte dei tifosi azzurri

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultimo weekend di campionato. Sei gli squalificati in Serie A.

Fermato per due giornate Ivan Radovanovic del Chievo, espulso nell’ultima partita contro il Torino. “Per comportamento gravemente antisportivo, avendo affrontato, al 43° del secondo tempo, a giuoco fermo, un avversario con fare minaccioso mettendogli le mani al collo per alcuni secondi, senza apparenti conseguenze”, motiva il Giudice Sportivo. Un turno di squalifica, invece, per Bizzarri, Letizia e Oikonomou, anche loro espulsi nell’ultima giornata di campionato. Fermati per il raggiungimento delle cinque ammonizioni, invece, Marco Borriello e Federico Viviani della Spal

Niente multa al Milan per i cori razzisti intonati per tutta la gara nel settore ospiti al San Paolo, ennesima assurda decisione.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Benevento, Fiorentina, Internazionale, Lazio, Napoli, Roma e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria: un bengala, al 33° del primo tempo, nonché diverse bottigliette di plastica vuote, al 48° del secondo tempo; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza..